Divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze scolastiche
Si ricorda agli studenti e al personale tutto che, ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), recepito anche dal Regolamento di Istituto, è vietato fumare in tutti gli ambienti e in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi all’aperto, i cortili, i parcheggi, le aree antistanti i cancelli di ingresso.
Il divieto di fumo a scuola si estende anche alla sigaretta elettronica.
È opportuno chiarire che la violazione di tale divieto è sanzionabile sotto il profilo sia amministrativo che disciplinare, i trasgressori cioè sono soggetti sia alla sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di classe sia alla sanzione amministrativa del pagamento di € 27,50/€ 275,00. L’attestazione del versamento effettuato dovrà essere consegnata in segreteria amministrativa, al fine di evitare l’inoltro della sanzione al Prefetto territorialmente competente.
Il personale docente e i collaboratori scolastici, considerata la valenza educativa connessa allo specifico ruolo, con separato atto sono incaricati dal Dirigente scolastico di vigilare sul divieto di fumo, nonché di contestare l’eventuale violazione redigendo il verbale per il pagamento della sanzione amministrativa, che sarà notificato alla famiglia dell’alunno nel caso di studente minorenne.
In considerazione della rilevanza delle questioni richiamate, non ultimo sotto il profilo dei danni derivanti dal fumo attivo e passivo, gli alunni e tutto il personale sono invitati alla stretta osservanza del divieto in questione.





