Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico
Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021.
Si ritiene necessario ricordare a tutto il personale docente e ata che l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il DPCM di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.
L'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.