Agenzia per il lavoro


Codice intermediario D612U001731 del Ministero del Lavoro 

La legge 111/2011 offre agli Istituti superiori la possibilità di occuparsi di intermediazione, cioè di promuovere l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando l'autorizzazione per i regimi particolari di autorizzazione (1).

Pertanto gli istituti scolastici, se vogliono aiutare i propri diplomati ad inserirsi nel mercato del lavoro, devono seguire le indicazioni fornite congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dal MIUR in merito a "obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti e dei laureati e servizi di placement" e applicare quanto contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro (del 20/09/2011) concernente "Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione".

La conseguenza di tale regolamentazione è che gli Istituti Scolastici non possono più fornire gli elenchi dei diplomati alle aziende richiedenti ma i relativi curricula e solo se hanno ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

 

(1)  I regimi particolari di autorizzazione
Nello specifico, i soggetti pubblici e privati interessati sono quelli previsti dall'art. 29 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha sostituito l'art. 6 del D.Lgs. 276/2003) e cioè:- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; […..] La procedura per l'iscrizione di questi soggetti all’Albo è indicata nel Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011.

  

Accedi ai Servizi di Intermediazione per il Lavoro IIS "G. Peano"
Accedi a Cliclavoro, il portale pubblico per il lavoro!