Dipartimenti

L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994, che all'art. 7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didatticoeducativa e di valutazione degli alunni".

I Dipartimenti disciplinari di Istituto (DD) costituiscono pertanto un’articolazione del Collegio dei docenti e sono costituiti dai docenti che insegnano la medesima disciplina, o area disciplinare, e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali.

Vengono convocati con le medesime modalità previste per tale organo collegiale e le attività sono previste nell’ambito del piano annuale delle attività.

I Dipartimenti vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, previa autocandidatura o proposta dal dipartimento stesso o dello stesso DS, tenendo conto del possesso di esperienze e competenze volte a organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica.

I Dipartimenti disciplinari sono infatti assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Hanno competenze relative alla progettazione curricolare e alle diverse azioni che la scuola persegue: la programmazione, l’orientamento, l’innovazione tecnologica, la formazione, la valutazione.

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, nell’ambito dei lavori del dipartimento si delineano le linee comuni generali relative a:

a) definizione di criteri generali per l’insegnamento/apprendimento della disciplina;

b) definizione di criteri comuni per la formalizzazione della programmazione disciplinare;

c) definizione di criteri comuni per la valutazione del profitto disciplinare in modo da migliorarne l’efficacia formativa e ridurre l’incidenza delle variabili soggettive;

d) messa a punto e condivisione di prove, test, prestazioni disciplinari comparabili e costruzione di un archivio di verifiche;

e) valutazione comparativa, fra classi parallele, dei risultati di profitto rilevati medianti prove diagnostiche condivise;

f) scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;

g) il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica dell’innovazione nelle strategie e metodologie d’insegnamento;

h) la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale;

i) formulazione di proposte per l’acquisto, lo sviluppo, l’utilizzazione e la conservazione di strumenti tecnici, materiali, documenti, testi ecc.;

l) riflessione sulla normativa scolastica e sull’applicazione più coerente al contesto scolastico (autonomia di didattica e di ricerca).

I DD promuovono altresì il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e il coinvolgimento dei docenti della scuola superiore, in particolare appartenenti al medesimo “territorio formativo” dell’alunno.

Le funzioni del coordinatore sono molteplici. Egli collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi; su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.

Per quanto riguarda la convocazione delle riunioni esse sono convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la convocazione del dipartimento.